Ritardo nella risoluzione dei guasti o malfunzionamento della rete telefonica? Purtroppo sono problemi a cui tutti quanti prima o poi dobbiamo far fronte. Ma cosa dice la legge in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento? Scopriamolo assieme!
Nessun danno esistenziale per il ritardo nella risoluzione dei guasti al telefono
In base a quanto si evince dalla sentenza n.2535 della Cassazione civile sez. III, del 29/01/2017, non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento per danno esistenziale il titolare d’impresa che ne faccia richiesta in seguito ad un ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell’azienda “se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare,
Allo stesso modo, in base a quanto previsto dalla sentenza n 27229 della Cassazione civile sez. VI, del 16/11/2017, non è possibile richiedere un risarcimento del danno esistenziale per l’ansia causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante. Per poter ottenere un risarcimento, infatti, è necessario che vi sia uno “sconvolgimento esistenziale” e non, invece, uno “sconvolgimento dell’agenda”.
Tentativo di riconciliazione
L’art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, trova applicazione anche nel caso in cui si debba fare una richiesta di risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’attivazione del servizio.
Per finire, vi ricordiamo che in base alla sentenza n. 8536 del Tribunale Roma sez. X del 02/05/2017, “Ai fini del risarcimento del danno per cattivo funzionamento della rete telefonica il cliente non è tenuto alla prova specifica. In tema di contratto telefonico e cattivo funzionamento della rete telefonica, nell’ipotesi di azione per il risarcimento del danno, non è necessaria la prova cd specifica da parte del cliente professionista giacché la linea telefonica è installata presso il suo studio per il quale il collegamento telefonico e internet è di vitale importanza ai fini del contatto con la clientela”.
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