A partire dalla maternità, passando per malattia, infortunio e cassa integrazione, sono davvero tante le casistiche in cui un soggetto ha diritto a ricevere delle somme di denaro da parte di Inps o Inail. In tutti i questi casi, però, l’istituto previdenziale non provvede a versare la somma direttamente al soggetto interessato, bensì si avvale dell’operato del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, anticipa i soldi che dovrebbe versare l’Inps direttamente al dipendente e in seguito, quando versa i contributi all’Inps, conguaglia le somme versate ai dipendenti per conto dell’Inps.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Una situazione che ormai è divenuta una prassi e che di per sé non dovrebbe creare problemi. Purtroppo, però, non è sempre così e alcuni datori di lavoro potrebbero approfittarsene non versando i soldi al dipendente. In questo caso ci si trova di fronte a due situazioni, ovvero appropriazione indebita del datore di lavoro e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Non è un caso, quindi, che alcuni recenti sentenze abbiano finito per parlare inquadrare tale condotta nel reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. A tal proposito è bene sapere che in questo casa si prende in considerazione un reato che può essere “commesso da chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Vi è inoltre la possibilità di ottenere solo una sanzione amministrativa se il beneficio economico ottenuto è di modesto valore. Infatti, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto una sanzione amministrativa il cui ammontare oscilla da 5664 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Diritti della lavoratrice
Allo stesso tempo è bene sottolineare che nel caso in cui il datore di lavoro trattenga indebitamente l’indennità di maternità, finisce per danneggiare la lavoratrice. Quest’ultima può decidere di sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro, denunciando il reato. Si aprirà quindi un procedimento penale e i giudici decideranno se il fatto è reato e quale reato sia stato omesso. Inoltre la lavoratrice danneggiate può agire per il recupero delle somme spettanti che sono state trattenute in modo illegittimo dal datore di lavoro.
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