Dopo quanti anni avviene la prescrizione del mancato pagamento del bollo auto? Scopriamolo assieme!
In base a quanto previsto dagli articoli 3 dl 2/1986 e 25, lettera c dpr 602/73, la prescrizione delle tasse automobilistiche decorre dopo il terzo anno successivo a quello d’imposta. In particolare, l’’avviso di accertamento deve essere notificato entro il predetto termine. Divenuto esecutivo dopo sessanta giorni dalla notifica, la successiva cartella esattoriale dovrebbe essere inviata al contribuente, entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo, a pena di decadenza.
A dar ulteriore conferma è la sentenza n. 2014/2019 – 316/2014 della Cassazione, che in merito ha confermato che la cartella esattoriale debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento é divenuto definitivo. Ha inoltre precisato che questa cartella deve necessariamente essere preceduta dall’invio tempestivo dell’atto di accertamento, essendo insufficiente e irrilevante a tal fine, interrompere l’eventuale prescrizione, con la semplice iscrizione a ruolo del tributo, senza alcun formale ed esplicito avviso al contribuente.
Ricapitolando, la cartella di pagamento relativa al bollo auto deve essere notificata entro 3 anni dall’iscrizione a ruolo del tributo, altrimenti vi è la prescrizione. A tal fine è bene sottolineare che i 3 anni non partono dall’anno di riferimento in cui si deve pagare il bollo, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se nel corso dei 3 anni successivi non arriva alcun avviso di pagamento o cartella esattoriale, quindi, vi è la prescrizione.
Cosa fare se una volta sopraggiunta la prescrizione arriva una cartella esattoriale? Ebbene, in questo caso potete fare ricorso. Avete infatti 60 giorni di tempo dalla ricezione della cartella di pagamento per opporvi. A tal fine non dovete fare altro che presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale Provinciale.
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