Avete acquistato casa ma, solo dopo aver firmato il contratto di compravendita notarile, vi siete accorti che il precedente proprietario ha commesso un abuso edilizio. Di chi è la responsabilità in questo caso? Vediamo cosa dice la legge!
Abuso edilizio: chi è responsabile?
L’abuso edilizio è un reato che implica la responsabilità del solo autore. Chi compra l’immobile, anche se consapevole della presenza della difformità urbanistica, quindi, non subisce alcuna conseguenza di carattere penale, tranne il caso in cui non sia stato egli stesso a commissionare l’opera abusiva.
Allo stesso tempo è bene sottolineare che il fatto che l’acquirente non abbia alcuna responsabilità penale per il reato di abuso edilizio commesso dal venditore, non vuol dire che non può incorrere in un eventuale ordine di demolizione emesso dal giudice o dalla pubblica amministrazione nei confronti del manufatto abusivo. Anzi, ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi così come imposto dalla legge, anche se non è stato l’artefice materiale del reato di abuso edilizio.
Sentenza della Cassazione
Come sancito da una recente sentenza della Cassazione, infatti, chi interviene su un’opera abusiva prosegue l’iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura pari al precedente proprietario.
Qualsiasi tipo di intervento effettuato su una costruzione che sin dall’origine sia stata realizzata in modo abusivo, rappresenta un proseguimento dell’attività criminosa e quindi integra un nuovo reato edilizio, in quanto “ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale”.
A tal proposito vi ricordiamo che i lavori di manutenzione o di trasformazione presuppongono che l’opera su cui si interviene sia stata costruita in modo legittimo. Nel caso in cui vengano intrapresi dei lavori su opere abusive, quindi, tali interventi non fanno altro che ripetere le caratteristiche di illegittimità della costruzione principale e, quindi, perpetrare il reato. In questo caso anche l’acquirente è responsabile penalmente.
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